Statuto dell’ E.R.A. Nazionale

Statuto dell’Associazione E.R.A.
European Radioamateurs Association

P R E M E S S A

  • L’ E.R.A. – European Radioamateurs Association è una libera Associazione  costituita nel   1991 con il nome di A.R.A.S., Associazione Radioamatori Siciliana, e per le sue finalità  l’ A.R.A.S. è stata censita tra i gruppi, enti ed organismi di volontariato di  protezione  civile in data 27/05/1993 dalla PRESIDENZA – DEL – CONSIGLIO – DEI – MINISTRI DIPARTIMENTO – NAZIONALE – DELLA – PROTEZIONE – CIVILE DELLA – REPUBBLICA – ITALIANA
  • L’ E.R.A. promuove attività allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente  partecipazione del radioamatore nella società civile.
  • Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera consapevole volontà dei singoli radioamatori di arricchire la propria personalità morale, culturale e radiantistica, impegna > l’ E.R.A. a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona  umana che siano ispirate a quei valori di libertà e di fraternità riconosciuti universalmente  ai radioamatori.
  • L’ E.R.A. è pertanto una libera Associazione che non può essere condizionata nè guidata da alcuna entità esterna collettiva o individuale.
  • L’ E.R.A. ha rapporto con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna  discriminazione nè per origine, nè per fede religiosa o credo politico e respinge la  violenza sotto qualsiasi forma si manifesti.
  • Gli iscritti all’ E.R.A., pertanto fanno propri e propugnano i principi indicati nella  dichiarazione della carta dell’ O.N.U. dei diritti dell’ uomo per eliminare le barriere tra le genti, propugnano la Federazione Europea e promuovendo azioni ed attività in ambito  .E.E. anche attraverso scambi e/o intese con Associazioni consimili degli stati europei.
  • Possono affiliarsi all’ E.R.A. i radioamatori residenti negli stati europei.
  • L’ E.R.A. in armonia con tali obiettivi promuove e/o partecipa ad attività internazionali a livello europeo e/o extra europeo.
  • Gli organi territoriali ed europei esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle locali sezioni ispirando la loro opera al  concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate del presente statuto.
  • L’ E.R.A. promuove attività sociali e culturali a mezzo di apposite sezioni e  centri  operativi onde realizzare in collaborazione con organi e istituzioni dell’Europa anche  progetti di interesse pubblico.
  • L’ E.R.A. ha lo scopo di riunire per finalità scientifiche e culturali i  radioamatori, per  incrementare gli studi in campo radioamatoriale promuovendo esperimenti e prove.
  • L’ E.R.A. tutela gli interessi dei soci.
  • L’ E.R.A. si prefigge di costituire collegamenti tra soci e le pubbliche amministrazioni per  la eventuale collaborazione con la PROTEZIONE CIVILE.

Titolo I

Art. 1
L’ Associazione

E’ costituita con sede permanente in Palermo l’ European Radioamateurs Association (E.R.A.) per
l’ elevazione morale e materiale dei radioamatori  mediante i principi ispiratori del patto di fratellanza e i metodi del libero  associazionismo che sono presenti in tutti gli stati europei ove è concesso l’ uso delle radiocomunicazioni via etere.

Art. 2
Le Finalità

L’ E.R.A. promuove attività radiantistiche allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni degli Stati Europei le sperimentazioni in campo radiantistico.
A questo fine l’ E.R.A. svolge, senza scopo di lucro attività culturali, per la tutela dello ambiente, educative ed assistenziali.
Del volontariato per interventi di protezione civile, l’ E.R.A. ne fa attività di primaria importanza.
Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con le prassi del libero associazionismo
l’ Associazione garantisce a tutti i soci aderenti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

Titolo II

Art. 3
I Soci

Sono soci dell’ E.R.A. coloro che ne condividono gli orientamenti generali, che si impegnano a partecipare alla vita dell’ Associazione.
Essi, con il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, partecipano con pari diritti alle elezioni degli organi sociali e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.
Sono soci anche coloro che sono titolati di regolare licenza di ascolto, nonchè coloro che manifestano simpatie per le radiocomunicazioni.
L’ adesione implica l’ accettazione del presente statuto.

Art. 4
Ammissione dei Soci

La domanda di ammissione quale socio dell’ E.R.A. è presentata alla sezione provinciale o comunale di domicilio abituale del socio, che ne decide l’accoglimento.

Art. 5
Affiliazione

Sono affiliati all’ E.R.A. i gruppi o le sezioni provinciali o comunali che ne fanno richiesta.
Le modalità di affiliazione sono emanate dalla Direzione Europea.
Ai fini della rappresentanza congressuale gli affiliati non potranno esprimere voto qualora non raggiungano il numero minimo di 15 soci per sezione.

Art. 6
Sospensione o Esclusione

Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell’ Associazione, il socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso.
La sanzione è comminata dalla sezione di appartenenza, con le modalità previste dal proprio regolamento interno o in difetto dal Collegio dei Probiviri.
Il socio che riveste incarichi negli organi europei, nazionali, regionali o territoriali non può subire sanzioni senza che sia stato sentito l’ organo del quale fa parte.
E’ ammesso in ogni caso il ricorso fino al Collegio Europeo dei probiviri.

Titolo III

Art. 7
Le Sezioni

L’ articolazione organizzativa di base dell’ E.R.A. è costituita dalle sezioni.
Il numero minimo dei soci è di 9 iscritti per sezione; ai fini della rappresentanza congressuale, le sezioni affiliate non potranno esprimere voto qualora non raggiungano il numero minimo di quindici soci.
Le sezioni possono altresì adottare propri regolamenti interni che non devono essere in contrasto con il presente Statuto al quale in difetto si farà riferimento.
Essi sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.

Art. 8
Ammissione delle Sezioni

Le sezioni con i loro aderenti sono associati all’ E.R.A. su domanda.
La domanda è rivolta al Direttivo Nazionale che stabilisce l’ammissione su proposta del Direttivo Regionale al quale spetta di accertarne i requisiti volti a conseguire le finalità istituzionali dell’ E.R.A.
In mancanza del Direttivo Regionale, la domanda di Associazione è istruita direttamente dal Direttivo Nazionale.

Art. 9
Iscrizione nell’ Elenco Europeo

Le sezioni associate sono iscritte nell’ Elenco Europeo delle sezioni dell’ E.R.A. a cura del Comitato di Presidenza.
Le sezioni devono ritirare annualmente il certificato di appartenenza all’ E.R.A.

Art. 10
Cancellazione dall’ Elenco Europeo e Sospensione Cautelare

La cancellazione delle sezioni dall’ Elenco Europeo per gravi irregolarità di ordine morali, nonché per incompatibilità con gli scopi dell’ Associazione, è proposta dalla Direzione Nazionale.
Sulla proposta decide il Comitato di Presidenza che può disporre ulteriori accertamenti sulle cause che hanno determinato la proposta di cancellazione.
In mancanza dell’ Organo Nazionale o in caso di inerzia di tale organo, la cancellazione può avvenire su iniziativa del Comitato di Presidenza che decide  in base ad autonomi accertamenti.
Contro la decisione è ammesso il ricorso alla Direzione Europea, che decide nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento.
Il provvedimento deve essere comunicato contestualmente alla Direzione Nazionale che potrà ratificarlo entro 10 giorni dalla comunicazione.
La Direzione Nazionale potrà altresì adottare di propria iniziativa la sospensione, avuta comunque notizia di fatti previsti dal primo comma del presente articolo in caso di inerzia degli Organi Regionali o zonali.
Entro 30 giorni dal provvedimento di sospensione, ratificato dalla Direzione Europea o da questa autonomamente adottato, deve essere comunque proposta la cancellazione delle sezioni, a pena di decadenza del provvedimento medesimo.

Titolo IV

Art. 11
Organizzazione Nazionale, Regionale, Provinciale e Zonale

Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi ed il collegamento delle attività territoriali nell’ ambito della nazione sono condizioni per lo sviluppo dell’ Associazione.
La ricerca delle condizioni che consentono di attuare ed ampliare le attività istituzionali ed organizzative, è affidata alle strutture nazionali, regionali, provinciali e di zona.
L’ eventuale statuto nazionale stabilisce le funzioni e le competenze dei diversi possibili livelli di rappresentanza sulla base delle obiettive condizioni amministrative e funzionali esistenti, accettate e deliberate dalla Direzione Nazionale.
Esso non può essere in contrasto con i principi e le norme contenuti nel presente Statuto e deve garantire la partecipazione nella gestione dell’Associazione da parte delle sezioni e delle altre strutture territoriali.
Lo Statuto Nazionale deve essere depositato presso la Sede Europea.
Lo Statuto Nazionale e le sue eventuali modifiche debbono essere depositate presso la Sede Europea entro 60 giorni dalla loro approvazione.
Il Comitato di Presidenza sottopone alla Direzione Europea, per una decisione definitiva, gli eventuali problemi di difformità.

Art. 12
Gli Organi Nazionali

Gli organi nazionali dell’ E.R.A. sono:

  1. Il Congresso Nazionale (da riunire almeno ogni 3 anni) ;
  2. La Direzione Nazionale (composta da 9 membri) ;
  3. Il Comitato Esecutivo (composto da 5 membri) ;
  4. Il Presidente Nazionale ;
  5. Il Collegio Nazionale dei Sindaci ;
  6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 13
Gli Organi Regionali

Gli organi regionali dell’ E.R.A. sono :

  1. Il Congresso Regionale (da riunire almeno ogni tre anni) ;
  2. La Direzione Regionale (composta da sette membri) ;
  3. Il Comitato Esecutivo Regionale (composto da tre membri) ;
  4. Il Presidente Regionale ;
  5. Il Collegio Regionale dei Sindaci ;
  6. Il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 14
Gli Organi Provinciali o Zonali

Gli organi provinciali o zonali dell’ E.R.A. sono :

  1. Il Congresso Provinciale o di zona (da riunire almeno ogni 3 anni);
  2. Il Comitato Provinciale e di zona (composto da 5 membri) la regione Sicilia ci ha imposto i sindaci
  3. Il Presidente Provinciale o di zona;
  4. Il Collegio Provinciale o zonale dei Sindaci.

Art. 15
Delegazioni Provinciali e di Zona

Ove le condizioni amministrative e funzionali rendono oggettivamente impossibile, per inesistenze di sezioni, insufficienza di iscritti o altre gravi  ragioni organizzative, valutate dalla Direzione Regionale, l’ elezione degli
Organi Provinciali o zonali, la Direzione Regionale stessa nomina Delegati  Provinciali o di zona, sulla base delle proposte delle sezioni interessate.

Art. 16
Autonomia Degli Organi Periferici

La Direzione Nazionale, Regionale e Provinciale o zonale è amministrativamente autonoma e risponde delle obbligazioni assunte  esclusivamente con il suo patrimonio.
Gli Organi previsti dagli art. 13, 14 e 15 rispondono del loro operato alla Direzione Nazionale, sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.

Titolo V

Art. 17
Gli Organi Europei

Gli organi Europei dell’ E.R.A. sono:

  1. Il Congresso Europeo;
  2. La Direzione Europea;
  3. Il Comitato di Presidenza;
  4. Il Presidente;
  5. Il Presidente Onorario;
  6. l Collegio Europeo dei Sindaci ;
  7. Il Collegio Europeo dei Probiviri.

Art. 18
Il Congresso Europeo

Il Congresso Europeo è il massimo organo deliberante della Associazione.
Esso viene convocato ordinariamente ogni tre anni, su proposta del Comitato di  Presidenza, dalla Direzione Europea che ne approva il Regolamento l’ ordine del giorno.
Il Congresso Europeo straordinario è convocato ogni qualvolta è richiesto dalla  Direzione Europea o da almeno cinque Direzioni Nazionali che rappresentino almeno il 20% dei voti congressuali.
Al Congresso Europeo partecipano i delegati eletti dai Congressi Nazionali  secondo le modalità dicui al successivo art. 20, nonchè i membri uscenti della  Direzione Europea con diritto alla parola
Il diritto al voto è riservato ai soli delegati eletti.
Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei voti rappresentati in Congresso.
Al Congresso Europeo compete :

  1. Di determinare l’ indirizzo generale dell’ Associazione;
  2. Di eleggere:
    a) i membri della Direzione Europea di cui all’ art. 22;
    b) i membri del Collegio Europeo dei Sindaci;
    c) i membri del Collegio Europeo dei Probiviri;
  3. Di deliberare su qualsiesi argomento riguardante la vita dell’ Associazione, salvo che non si tratti di modifiche allo Statuto o della proposta di scioglimentodell’ Associazione per le quali occorre che le materie siano preventivamente iscritte nell’ ordine del giorno di convocazione del Congresso.

Art. 19
Convocazione del Congresso Europeo

La convocazione del Congresso deve indicare l’ ordine del giorno dei lavori,  nonchè il luogo e la data di svolgimento di essi, ed essere corredata da  apposito regolamento.
La relazione introduttiva predisposta dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, è inviata almeno 60 giorni prima della data del Congresso a tutte le  Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali, o zonali.
Per la validità dei voti da computare saranno considerate valide le deleghe delle sezioni che risultano associati ed in regola con il pagamento delle quote sociali, in caso di Congresso Ordinario, tre mesi prima della data di
celebrazione e, in caso di Congresso Straordinario, alla data di convocazione.

Art. 20
Composizione del Congresso Europeo

Il Congresso Europeo è composto dai Presidenti eletti dalle sezioni.
Il Presidente della sezione è portatore di voti nella seguente proporzione: un voto per sezione, più un voto ogni quindici ulteriori soci.

Il Congresso elegge:

  1. La Presidenza del Congresso; 
  2. Lla Commissione Verifica Poteri; 
  3. L’ Ufficio di Segreteria.

Art. 21
La Direzione Europea

La Direzione Europea è l’ organo che cura l’ attuazione delle delibere del Congresso Europeo.
Essa è convocata almeno una volta l’ anno dal Comitato di Presidenza ed invia straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei componenti.
Alle riunioni partecipano, con diritto alla parola, i componenti effettivi del Congresso Europeo dei Sindaci e del Collegio Europeo dei Probiviri.

Art. 22
Composizione della Direzione Europea

La Direzione Europea è composta da membri eletti dal Congresso Europeo, in  numero di uno per ogni nazione europea affiliati all’ E.R.A.
I presidenti o i delegati nazionali, la cui nazione di appartenenza non è  rappresentata nella Direzione Europea partecipano alla stessa con voto consultivo.
Le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza sempre che il numero dei presenti non sia inferiore alla metà più uno dei componenti.

Art. 23
Attribuzioni della Direzione Europea

La Direzione Europea cura l’ attuazione dei deliberati del Congresso e  promuove, su proposta del Comitato di Presidenza manifestazioni europee per settori istituzionali della E.R.A.

La Direzione Europea ha le seguenti attribuzioni:

  1. Elegge nell’ ambito il proprio Presidente;
  2. Elegge il Presidente il Vice Presidente, i componenti del Comitato di Presidenza;
  3. xxxxx
  4. Delibera su proposta del Comitato di Presidenza l’ organo degli Uffici Centrali ;
  5. Approva i conti preventivo e consuntivo annuali e i programmi di attività ;
  6. Delibera la costituzione delle Commissioni Europee di settore e ne designa i relativi coordinatori ;
  7. Fissa le quote annuali di Associazione delle relative sezioni e di iscrizione dei soci ;
  8. Nomina i delegati delle Nazioni Europee nelle quali si renda oggettivamente impossibile la elezione degli organi statutari e approva il regolamento relativo alle loro funzioni ;
  9. Nomina e revoca il Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale dell’Associazione ;
  10. In caso di gravi irregolarità su proposta del Comitato di Presidenza procede con la maggioranza dei due terzi dei componenti allo scioglimento delle Direzioni Nazionali ed alla nomina dei Commissari, fissando funzioni e limiti del mandato che non deve superare il semestre ;
  11. Autorizza o ratifica le decisioni del Comitato di Presidenza, prese per sottoscrivere con Istituzioni Pubbliche inerenti al conseguimento delle finalità dell’ Associazione ;
  12. Esamina i ricorsi presentati dalle sezioni, contro le decisioni di esclusione adottate dal Comitato di Presidenza in base all’ art. 10 ;
  13. Approva i Regolamenti di cui all’ art. 36 ;
  14. Dirime i conflitti che si determinano tra gli Organi Nazionali e tra questi ed il Comitato di Presidenza ;
  15. Dfinisce gli organismi tecnico-operativi di attività e ne disciplina il funzionamento, al quale provvede e sovrintende il Comitato di Presidenza ;
  16. Decide, su proposta del Comitato di Presidenza, in ordine ai casi di difformità tra il presente Statuto e gli eventuali Statuti Nazionali. La decisione va presa a maggioranza assoluta dei componenti ;
  17. Esamina lo stato generale dll’ Associazione ;
  18. Dibatte le linee di sviluppo e di potenziamento organizzativo dell’ Associazione.

Art. 24
Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è l’ organo che cura la gestione e la amministrazione della Associazione.
La Direzione elegge il Comitato di Presidenza, composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Tesoriere e da quattro componenti.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, o, in caso di assenza, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e nel rispetto del numero legale dei componenti.

Art. 25
Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza ha le seguenti attribuzioni:

  1. Designa i componenti cui affidare specifici compiti tra cui quello organizzativo e quello amministrativo;
  2. Convoca la Direzione Europea fissandone l’ Ordine del Giorno;
  3. Predispone i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  4. Presenta alla Direzione Europea le proposte di programmazione sulla base  delle indicazioni avanzate dalle Commissioni Europee di settore;
  5. Autorizza accordi e convocazioni con Istituzioni Pubbliche Nazionali o Europee per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ Associazione;
  6. Assume, d’ intesa con gli Organi Nazionali, tutte quelle iniziative di ordine organizzativo volte ad assicurare la presenza e l’ equilibrio sviluppo dell’ Associazione nell’ Europa ed al tal fine coordina le attività nazionali;
  7. Assume, nei casi di motivata urgenza, le decisioni di competenza della Direzione Europea, sottoponendole per la ratifica alla prima successiva riunione dell’ Organo interessato.
    Se la ratifica non viene accordata il provvedimento adottato cessa di avere efficacia.
    In caso di particolare urgenza il Presidente può adottare le necessarie misure di intesa con i responsabili amministrativo e organizzativo.
    I provvedimenti così adottati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Comitato di Presidenza nella prima successiva riunione.

Art. 26
Il Presidente Onorario

La Presidenza onoraria dell’ E.R.A. viene conferita dal Congresso Europeo a persona che abbia acquisito particolari meriti nei confronti dell’ E.R.A.
Il Presidente Onorario partecipa con voto consultivo al Comitato di Presidenza.

Art. 27
Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’ Associazione ed ha la firma sociale.
E’ sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento ovvero per necessità dovuta a qualsiasi causa.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente.
Può delegare la firma per atti specifici ad altri componenti del Comitato di Presidenza, previa delibera di questo.

Art. 28
Il Collegio Europeo Dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l’ organo che certifica il bilancio dell’Associazione, accompagnando la relazione da analisi sulla gestione.
Esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dal Congresso Europeo.
Le loro funzioni sono onorarie e gratuite. Il Collegio esercita la sua funzione a norma di legge e riferisce annualmente alla Direzione.
I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Art. 29
Il Collegio Europeo dei Probiviri

Il Collegio Europeo dei Probiviri è l’ organo al quale sono devolute funzioni di  giustizia interna.
Esso giudica dei casi nei quali siano ravvisabili comportamenti in contrasto con la appartenenza all’ E.R.A., sia di ordine morale e sia di in conciliazione con i suoi orientamenti.
Il Collegio giudica sui ricorsi dei singoli soci avverso i provvedimenti disciplinari  comminati nei loro confronti dalle sezioni o dai competenti Collegi dei Probiviri.
Il Collegio si compone di cinque membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Europeo e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo ambito il Presidente.
Il Collegio Europeo dei Probiviri risiede presso gli Uffici della Sede Centrale, dei quali si avvale per l’ espletamento delle sue attività.

Titolo VI

Art. 30
Commissioni Europee di Settori

Nei settori di attività istituzionali dell’ Associazione che necessitano dell’apporto di specifiche competenze, possono essere costituite dalla DirezioneEuropea apposite Commissioni Europee di settore, composte da un esperto designato da ciascuna delle Direzioni e delegazioni Nazionali.
E’ incompatibile la partecipazione a più di una Commissione di settore.
I designati nelle Commissioni Europee di settore eleggono, nella prima riunione, una Segreteria, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dalla Direzione Europea.

Art. 31
Compiti ed Attribuzioni delle Commissioni di Settore

Le Commissioni Europee hanno il compito di proporre agli organi deliberativi  europei della Associazione i programmi ed il calendario delle attività del settore  di competenza, articolandone le modalità di attuazione e controllandone  successivamente la realizzazione in relazione agli obiettivi prefissati.
Le proposte di programmazione di settori di attività con le relative indicazioni delle previsioni di spesa devono essere portate all’ esame del Comitato di Presidenza che può affidarne la realizzazione alle commissioni stesse.
Le Commissioni Europee svolgono altresì una funzione consuntiva per gli organi centrali dell’ Associazione.

Titolo VII

Art. 32
Votazioni Congressuali

Nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i diritti delle eventuali  minoranze e pertanto, per la indicazione dei membri elettivi, i Congressi  Europei, Nazionali, Regionali, Provinciali o zonali, possono votare con liste contrapposte, purché presentate da Delegati che esprimono almeno il 10% dei  voti rappresentati. Ogni lista non può contenere un numero di candidati superiore a quello dei componenti da eleggere.
Non è ammessa la candidatura in più di una lista. I posti elettivi saranno ripartiti tra le diverse liste proporzionalmente ai voti conseguenti da ciascuna di esse.
Ogni delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo di 2/3 dei candidati da eleggere.

Art. 33
Incompatibilità

Sono reciprocamente incompatibili le cariche di Presidente di Sezione, di Presidente Regionale, di Presidente Nazionale, di Presidente Generale.

Art. 34
Il Tesseramento

Il tesseramento è unico ed europeo.
Esso ha validità annuale, inizia e termina con l’ anno solare, la definizione delle relative pendenze amministrative nei confronti del Comitato di Presidenza deve avvenire entro il mese successivo alla sua chiusura.
Alle Sezioni affiliate all’ E.R.A. va il 70% della quota di affiliazione di ogni singolo socio; alla Direzione Europea va il 30% della quota di affiliazione di ogni singolo socio affiliato alla sezione di appartenenza.

Art. 35
Il Certificato di Appartenenza delle Sezioni

Il certificato di appartenenza rilasciato alle sezioni dal Comitato di Presidenza ha validità annuale e legittima l’ affiliazione della Sezione stessa all’ E.R.A.
Esso è valido per l’ anno in cui è rilasciato.

Art. 36
I Regolamenti Interni e di Settore, Regolamento Europeo delle Sezioni
Per regolare il funzionamento del Comitato di Presidenza e di eventuali organismi europei di settore saranno redatti regolamenti interni, approvati dalla Direzione Nazionale.
Il regolamento interno delle Sezioni è approvato dalla Direzione Nazionale.

Art. 37
La Responsabilità Collegiale

La responsabilità delle decisioni adottate dagli organi statutari è collegiale, per  livello di competenza.

Art. 38
La Decadenza degli Incarichi

I membri eletti e quelli designati dagli organi Zonali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europei, decadono dagli incarichi quando non presenziano alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive.

Art. 39
Incompatibilità sul Funzionamento dei Collegi dei Sindaci

L’ Ufficio di Sindaco è, nell’ Associazione, incompatibile con qualsiasi incarico nei relativi organi elettivi.

Art. 40
L’ Esercizio Finanziario e i Conti Preventivo e Consuntivo
L’ Esercizio Finanziario, per tutti gli organi che hanno l’ obbligo della predisposizione e della approvazione dei conti preventivo e consuntivo, ha decorrenza 1° Gennaio / 31 Dicembre.
Il conto preventivo europeo sarà approvato almeno un mese prima dell’ inizio dello esercizio mentre il conto consuntivo europeo sarà approvato nei quattro  mesi successivi alla chiusura dell’ esercizio.
Le Direzioni Nazionali sono tenute ad approvare il conto preventivo entro la fine  di novembre di ciascun anno e quello consuntivo entro la fine di marzo dell’ anno successivo.
Copia del conto preventivo e di quello consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio Nazionale dei Sindaci, dovrà essere inviata al Comitato di Presidenza entro un mese dalla approvazione.

Art. 41
La Gestione di Impianti e Servizi e di Centri Autonomi .
La gestione di impianti e servizi atti a realizzare gli scopi perseguiti dall’ Associazione nonchè la costituzione ed il funzionamento dei Centri operativi su basi territoriali e/o di settore, specie aventi propria autonomia amministrativa e patrimoniale, e diretti al conseguimento di obiettivi a carattere specifico, sono affidati alla responsabilità finanziaria e patrimoniale dell’ organo che li gestisce.

Art. 42
Attività Territoriale e Periodico Ufficiale

Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto l’ E.R.A. può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi.
La pubblicazione di un periodico ufficiale dell’ Associazione rientra in tale ambito ed è fatta a cura del Comitato di Presidenza.

Art. 43
La Cooptazione

In Presenza di situazioni che richiedono il loro sollecito completamento organico, la Direzione Europea, la Direzione Nazionale, la Direzione Provinciale e la Direzione delle Sezioni, possono procedere per le necessarie integrazioni fino ad un quinto della loro composizione.
Il cooptato partecipa alle riunioni dell’ organo al quale viene chiamato con pari diritti degli altri componenti.
Il cooptato decade dall’ incarico allo scadere del mandato dell’ organo del quale fa parte e investito, oppure per rinuncia.
Nel caso di più liste concorrenti, i posti lasciati vacanti saranno invece integrati dai primi dei non eletti dalle relative liste.

Art. 44
Il Patrimonio dell’ Associazione

Il patrimonio dell’ Associazione è formato dai beni immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.
Le entrate sono costituite:

  • Dai proventi del tesseramento;
  • Dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
  • Dai beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

In caso di scioglimento dell’ Associazione il Congresso Europeo deciderà la destinazione del proprio patrimonio.

Art. 45
Le Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate soltanto dal Congresso Europeo con le modalità previste dall’ art. 17.
Le proposte di modifiche, avanzate dagli organi europei e nazionali, sono esaminate dalla Direzione Europea che decide sulla loro presentazione al Congresso Europeo.
Le proposte avanzate da un quinto delle Direzioni Nazionali saranno in ogni caso presentate al congresso Europeo.

Art. 46
Lo Scioglimento dell’ Associazione

Lo scioglimento dell’ Associazione è deciso dal Congresso Europeo con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati.

Titolo VIII

Art. 47
Norme Transitorie

  1. Gli Organi Europei previsti dal presente Statuto verranno eletti in sede del  1° Congresso Europeo, sulla base delle deleghe conferite da Congressi Nazionali.
  2. Ove tra gli Organi Provinciali e zonali, di cui all’ art. 14 esistano le Direzioni Provinciali, va costituito un Comitato Esecutivo composto da tre membri.
  3. L’ E.R.A. si impegna sin da ora ad osservare incondizionatamente tutte le disposizioni che il Parlamento Europeo emanerà in materia radiantistica.

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Il Presente Statuto è stato registrato a Palermo il 17/01/1995 al n. 661 vol.1A

F.to
Notaio Daniela Du Chaliot.
Pres. Marcello Vella

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